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Sez. 5, Sentenza n. 329 del 24/02/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118238 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - COLLEGA DI LAVORO - E TALE.*
Stato
decisa il 1971-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118238-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - COLLEGA DI LAVORO - E TALE.*

'conviverè lessicalmente significa, nella sua generica accezione, 'far vita con altrì. Ne discende che, se l'art 169 prima parte cod proc pen faculta la notificazione nel luogo in cui il destinatario di essa esercita la sua attivita professionale, mediante consegna di copia dell'atto a persona che con lui convive temporaneamente, 'convivente temporaneò deve considerarsi un compagno di lavoro e, nella specie, un collega di ufficio, poiche costui, durante le ore di lavoro, fa, appunto, 'vita comune con l'interessatò. (V 114981, anno 1970, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)