diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2381 del 03/03/2000 (Rv. 534542 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Assegno per il mantenimento dei figli minori - Revisione - Procedimento - Mancata partecipazione del P.M. - Impugnazione - Soggetti legittimati.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534542-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI

La mancata partecipazione del Pubblico Ministero nei giudizi relativi alla revisione dell'assegno per il mantenimento dei figli minori di genitori divorziati può essere fatta valere come motivo di gravame solo da chi intende salvaguardare gli interessi dei figli stessi, e non, quindi, dal genitore che, chiedendo che sia ridotta, o azzerata, la misura dell'assegno posto a suo carico, mira a contrastare quell'interesse, per la cui tutela è disposta la garanzia della partecipazione del P.M..

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)