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Sez. 1, Sentenza n. 4546 del 15/07/1980 (Rv. 408385 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - PROCEDIMENTO - DEDUZIONE DEGLI INTERESSI DI FIGLI MINORI O INCAPACI - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PM - IMPUGNAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408385-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - PROCEDIMENTO - DEDUZIONE DEGLI INTERESSI DI FIGLI MINORI O INCAPACI - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PM - IMPUGNAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*

La mancata partecipazione del pubblico ministero nei giudizi per la revisione dell'assegno di divorzio, in cui si controverta sugli interessi di figli minori o incapaci, puo essere fatta valere come motivo di gravame soltanto da chi intende salvaguardare tali interessi e non quindi dal genitore che, intendendo ridurre o azzerare la misura dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore o incapace, mira a contrastare quell'interesse, per la cui tutela e disposta la garanzia della partecipazione del PM.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)