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Sez. 2, Sentenza n. 11763 del 29/10/1992 (Rv. 479206 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili | Ritardo da parte dell'ufficiale giudiziario nella riconsegna al notificante del plico contenente l'atto ricevuto in restituzione dall'ufficio postale e non consegnato al destinatario - Scadenza del termine perentorio disposto ex art. 331 cod. proc. civ. - Effetti - Rinnovazione della notificazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479206-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Con riguardo all'osservanza del termine perentorio disposto a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione, il ritardo da parte dell'Ufficiale giudiziario nella riconsegna al notificante del plico contenente l'atto ricevuto in restituzione dall'ufficio postale e non consegnato al destinatario, non vale ad impedire la decadenza dall'impugnazione, ricadendo sulla parte notificante la negligenza dell'Ufficiale giudiziario, senza che sia consentita la rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., vertendosi in un'ipotesi non di nullità ma di inesistenza della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)