Sez. 3, Sentenza n. 9090 del 05/07/2001 (Rv. 547917 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Termine per l'integrazione del contraddittorio fissato dal giudice ex art. 331 cod. proc. civ. - Natura perentoria - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Eccezioni - Dimostrazione dell'impossibilità di osservanza del termine per fatto non imputabile alla parte onerata - Necessità - Ritardo nella riconsegna del plico da parte dell'ufficiale giudiziario - Rilevanza ai fini della rimessione in termini - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Il termine assegnato alla parte, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria ed il giudice non ha il potere di prorogarlo, né prima né dopo la sua scadenza, neppure su accordo delle parti, sicché la sua inosservanza è causa di inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio, a prescindere dalle ragioni che l'abbiano determinata, salvo che la parte interessata non dimostri la propria impossibilità all'osservanza del detto termine per fatto a lei non imputabile né per dolo, né per colpa. Non è legittimamente riconducibile a tale ipotesi scriminante il ritardo, da parte dell'Ufficiale giudiziario, nella riconsegna al notificante del plico contenente l'atto ricevuto in restituzione dall'ufficio postale e non consegnato al destinatario, ritardo che, pertanto, non è idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione, ricadendo sulla parte notificante la negligenza dell'Ufficiale giudiziario, senza che sia consentita la rinnovazione della notificazione, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., vertendosi in un'ipotesi non di nullità, ma di inesistenza della notificazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 21/10/1923 num. 2393 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)