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Sez. L, Sentenza n. 27599 del 29/12/2006 (Rv. 594236 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Obbligo del Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Inerenza dell'obbligazione retributiva agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi precedenti l'istanza di fallimento - Tre mensilità immediatamente anteriori alla materiale cessazione di ogni attività - Diritto di credito del lavoratore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594236-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO

Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono il provvedimento di apertura della procedura concorsuale (l'istanza di fallimento), il diritto sussiste anche ove le tre mensilità (rientranti nei dodici mesi che precedono la predetta istanza) sono immediatamente anteriori alla materiale cessazione di ogni attività. Ai fini di tale obbligo, l'inerte protrazione della formale esistenza del soggetto datoriale fino all'apertura della procedura resta irrilevante.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)