Sez. L, Sentenza n. 15415 del 01/07/2009 (Rv. 609405 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS di pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto - Effettività del diritto alla retribuzione - Necessità - Condizione - Limite temporale di dodici mesi anteriori all'insorgere dell'insolvenza - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di insolvenza del datore di lavoro, l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, nel prevedere l'obbligo del Fondo di garanzia dell'INPS di pagare ai lavoratori le retribuzioni delle ultime tre mensilità del rapporto, si riferisce a quelle per le quali sussiste effettivamente il diritto alla retribuzione, purché le stesse siano temporalmente collocate nel periodo di dodici mesi anteriori rispetto all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro (nella specie, dall'inizio dell'esecuzione), dovendosi ritenere che la disposizione fondi una presunzione "ex lege" di imputabilità dell'inadempimento allo stato di insolvenza solo ove il mancato pagamento si verifichi entro tale lasso di tempo. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse escluso il diritto del lavoratore al pagamento da parte del Fondo in quanto negli ultimi dodici mesi non aveva svolto attività lavorativa in forza di un accordo sindacale di sospensione del rapporto a causa di mancanza di commesse, potendo operare la neutralizzazione dei periodi di sospensione consensuale del rapporto solo entro il citato termine annuale).
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Legge 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)