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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19058 del 28/09/2016 (Rv. 642133 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - TARIFFE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA | Assicurazione RCA - Clausola "bonus-malus" - Declassamento dell'assicurato - Presupposti.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642133-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - TARIFFE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

In materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti), il declassamento dell'assicurato nella scala delle classi di merito, in base alla formula tariffaria cd. "bonus-malus", esige che il suddetto contraente abbia almeno concausato colposamente il sinistro, con accertamento da compiersi in base a tutte le circostanze acquisite in giudizio, senza limitarsi a valutare se egli abbia accettato dai responsabili dell'incidente un risarcimento, parziale o integrale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)