Sez. 1, Sentenza n. 2845 del 10/05/1995 Cc. (dep. 30/06/1995) Rv. 201745 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Dichiarazione accusatoria confermativa di chiamata in correità - Valore probatorio.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
In tema di misure cautelari, in ordine al valore di riscontro che una dichiarazione accusatoria, resa da collaboratore di giustizia, assume nei confronti di altra chiamata in reità o correità, resa da altro soggetto parimenti qualificato, l'elemento richiesto dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., per far assurgere ad elemento probatorio quanto dichiarato dai soggetti indicati ai commi terzo e quarto del citato articolo, può essere costituito da qualsiasi circostanza - non ponendo la legge, in merito, alcuna esclusione che non sia quella, implicita, della sua rilevanza - e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria, sicché, salva la positiva dimostrazione del previo accordo menzognero tra i due dichiaranti, una dichiarazione in tal modo riscontrata è correttamente utilizzata ai fini di cui all'art. 273 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)