Sez. 6, Sentenza n. 3329 del 02/09/1997 Cc. (dep. 18/09/1997) Rv. 208860 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata di correo - Riscontri - Dichiarazioni provenienti da altri coindagati - Sufficienza - Emissione della misura - Legittimità - Limite - Prova della non genuinità o della reciproca influenza delle chiamate incrociate - Dichiarazione derivante da diretta e personale conoscenza dei fatti - Grado di attendibilità elevato.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di emissione delle misure cautelari, ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi che ne giustificano l'adozione, l'elemento di riscontro di una chiamata in correità può essere costituita dalle convergenti dichiarazioni rese da un altro coindagato a condizione che le dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata in correità abbia condizionato l'altra. Per di più quando le chiamate correità è frutto di diretta e personale conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, il livello di riscontro da attingere impone cautele valutative meno pregnanti e meno rigorose sebbene la dichiarazione provenga da soggetti dediti al delitto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)