Sez. 1 - , Ordinanza n. 1883 del 23/01/2019 (Rv. 652413 - 01)
ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI | Relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi - Utilizzo da parte del giudice - Valore indiziario - Violazione del diritto di difesa dei genitori - Esclusione - Fondamento.
ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento e la cui valutazione non comporta violazione del diritto di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di adottabilità (e già in precedenza nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità), hanno diritto di prendere cognizione delle relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)