Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 232 del 08/01/2013 (Rv. 624638 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI | Relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi - Valore probatorio - Diritto di difesa dei genitori - Violazione - Esclusione - Fondamento - Condizioni.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)