Sez. 1, Sentenza n. 46 del 11/01/1969 (Rv. 337868 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - LUCRO CESSANTE - VALUTAZIONE CON CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - EFFETTUAZIONE A POSTERIORI - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - LUCRO CESSANTE - VALUTAZIONE CON CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - EFFETTUAZIONE A POSTERIORI - IRRILEVANZA.*
Alla valutazione con criteri equitativi del danno da lucro cessante non e di ostacolo la circostanza che essa venga fatta a posteriori, in relazione ad un determinato periodo di tempo, ormai trascorso al momento della liquidazione, nel quale quindi gia hanno inciso negativamente sul flusso dei redditi, percepiti dal danneggiato, le menomazioni alla persona, da lui riportate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)