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Sez. 3, Sentenza n. 3252 del 25/10/1972 (Rv. 361059 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INATTIVITA LAVORATIVA - PERDITA CONSEGUENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361059-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INATTIVITA LAVORATIVA - PERDITA CONSEGUENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA.*

In tema di liquidazione del danno da invalidita temporanea assoluta il giudice di merito puo ben far ricorso all'equita nel determinare la perdita conseguente alla mancata attivita lavorativa dell'infortunato, in quanto ai sensi dell'art 2056 cod civ il danno derivante da lucro cessante e determinato 'con equo apprezzamento delle circostanze del casò. (V 46'69, mass n 337868).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)