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Sez. 3, Sentenza n. 2882 del 07/12/1966 (Rv. 325461 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - SENTENZA DI RIMESSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PRONUNZIA SULLE SPESE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325461-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - SENTENZA DI RIMESSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PRONUNZIA SULLE SPESE - NECESSITA.*

L'art. 91 cod. proc. civ. non richiede, per la pronuncia sulle spese, una decisione che attenga al merito, ma unicamente una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice presso il quale il processo stesso e pendente. Consegue a cio che anche la sentenza di appello che, a norma dell'art.354 cod. proc. civ., rimette la causa davanti al giudice di primo grado, e che e conclusiva della fase di secondo grado deve, contenere la pronuncia in ordine all'Onere delle spese processuali, non essendo in facolta del giudice di appello sospendere le relative statuizioni, investendone il giudice di rinvio. (Conf. 216-62, 1154-62, 1341-61, 1603-61, 2097-61, 2202-59 contra 3424-58). *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)