diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 657 del 29/02/1968 (Rv. 331832 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - SPESE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331832-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - SPESE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - LEGITTIMITA.*

La pronunzia del giudice che rimette la causa a quello di primo grado riconoscendo sussistere la giurisdizione da quest'ultimo denegata, definisce una fase autonoma del processo bene, quindi, essa contiene la liquidazione delle spese, con riferimento al criterio della soccombenza rispetto alla domanda pregiudiziale ormai definita. (V. 2882-66, massima n. 325461).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)