Sez. 3, Sentenza n. 19436 del 15/07/2008 (Rv. 604405 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Condizione di proponibilità della domanda - Configurabilità - Omissione - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito - Sussistenza - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale. Ne consegue che l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata con la quale la corte di merito, ritenendo applicabile l'art. 412 bis cod. proc. civ. anche alle controversie agrarie, aveva ritenuto tardiva, perché proposta per la prima volta in sede di appello, l'eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 203 del 1982; la S.C., inoltre, decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale proposta, in relazione alla quale - e tanto era pacifico - era stato omesso il detto tentativo di conciliazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 bis CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)