Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 16/11/2007 (Rv. 600323 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Domanda riconvenzionale - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Necessità - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di contratti agrari, la domanda riconvenzionale, al pari di quella proposta dall'attore, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e, in mancanza, deve essere dichiarata improponibile; tuttavia, non sussiste la necessità di tale preventivo tentativo qualora il convenuto abbia già dedotto le relative richieste nella procedura di conciliazione sperimentata dall'attore.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)