Sez. L, Sentenza n. 10336 del 04/10/1991 (Rv. 474095 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della) | Provvedimento relativo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Impugnazioni ordinarie della sentenza corretta - Esperibilità - Nuova autorizzazione ad impugnare al legale rappresentante già autorizzato all'impugnazione - Necessità - Esclusione.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della)
Il provvedimento di correzione di una sentenza, avendo natura amministrativa e non estendendo la portata decisoria della sentenza, non è suscettibile d'impugnazione autonoma, neppure con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., talché impugnabile -nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - è solo la sentenza corretta, senza che per tale impugnazione, ad opera del legale rappresentante della parte autorizzato ad impugnare la sentenza nel testo anteriore alla correzione, sia necessaria un'ulteriore e specifica autorizzazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)