Sez. 2, Sentenza n. 4096 del 03/05/1996 (Rv. 497367 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Provvedimento relativo - Natura - Ricorso per cassazione ex art. 3 della cost. - Inammissibilità - Impugnazioni ordinarie della sentenza corretta - Esperibilità - Termine - Decorrenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il procedimento di correzione di errori materiali contenuti nella sentenza non appellata (artt. 287, 288 cod. proc. civ.) è preordinato alla eliminazione di un difetto di formulazione esteriore dell'atto scritto la cui incongruenza, rispetto al concetto contenuto nella sentenza, appaia "ictu oculi" sulla base della sola lettura del testo del provvedimento giurisdizionale. Stante la particolare natura non giurisdizionale, ma amministrativa del procedimento, l'ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., mentre resta impugnabile la sentenza corretta con lo specifico mezzo di impugnazione per essa previsto, il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione, al fine di verificare se sia stato violato il giudicato ormai formatosi, nel caso in cui il procedimento sia stato utilizzato per incidere su errori di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)