Sez. L, Sentenza n. 6388 del 25/11/1982 (Rv. 424010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - LICENZIAMENTO - DIMISSIONI INTERVENUTE DOPO L'INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - NULLITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - LICENZIAMENTO - DIMISSIONI INTERVENUTE DOPO L'INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - NULLITÀ - LIMITI.*
La circostanza che le dimissioni del lavoratore siano intervenute dopo l'intimazione di licenziamento, astrattamente idoneo alla immediata Estinzione del rapporto di lavoro, può determinare nullità delle dimissioni stesse per difetto di causa, non potendosi sciogliere un rapporto già estinto; tale nullità va tuttavia esclusa nel caso in cui risulti dimostrata, in concreto, l'avvenuta revoca del licenziamento anzidetto. (Conf 1428/76, mass n 380142).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)