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Sez. L, Sentenza n. 1428 del 22/04/1976 (Rv. 380142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DIMISSIONI - DIMISSIONI SUCCESSIVE AL LICENZIAMENTO - REVOCA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DIMISSIONI - DIMISSIONI SUCCESSIVE AL LICENZIAMENTO - REVOCA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La circostanza che le dimissioni del lavoratore siano intervenute dopo l'intimazione di licenziamento, astrattamente idoneo alla immediata Estinzione del rapporto di lavoro, non puo da sola far presumere il verificarsi di una revoca del licenziamento medesimo (possibile fino a quando non sia giunto a conoscenza del destinatario), ovvero di una diversa regolamentazione negoziale, che ne abbia annullato od assorbito gli effetti (ad esempio, con la risoluzione consensuale del rapporto); la posteriorita delle dimissioni, rispetto al licenziamento, determina infatti, di per se, la nullita delle prime per difetto di causa, non potendosi sciogliere un rapporto gia estinto, ed una declaratoria in tal senso puo pertanto essere esclusa solo ove risulti in concreto dimostrato l'intervento di quella revoca del licenziamento o di quella diversa regolamentazione negoziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)