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Sez. 3, Sentenza n. 5433 del 20/08/1983 (Rv. 430353 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - DISTINZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE DEL LAVORO - QUESTIONE DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - MANCATA CONVERSIONE DEL RITO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1983-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430353-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - DISTINZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE DEL LAVORO - QUESTIONE DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - MANCATA CONVERSIONE DEL RITO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Poiché la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di Costituzione del giudice o di Competenza, ma di semplice diversità di rito, qualora il tribunale, investito di una controversia soggetta al nuovo rito delle controversie di lavoro (nella specie, controversia agraria), anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 abbia erroneamente continuato ad applicare le norme del codice di procedura civile per le cause con il rito ordinario, la sentenza pronunciata in esito a tale giudizio non è affetta da nullità, sussistendo solo l'Obbligo del giudice dell'appello di provvedere al cambiamento del rito a norma dell'art. 426 cod. proc. civ.. (Conf 581/81, mass n 411067 sulla prima parte; (Conf 3519/80, mass n 407355 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)