Sez. L, Sentenza n. 11411 del 19/11/1993 (Rv. 484383 - 01)
Spese giudiziali civili - Di appello | Spese del doppio grado - Liquidazione cumulativa - Inammissibilità .
Spese giudiziali civili - Di appello
Le spese del doppio grado del giudizio non possono essere liquidate cumulativamente dal giudice dell'appello, ma devono essere determinate separatamente ed analiticamente al fine di individuare i criteri di liquidazione in relazione all'attività defensionale svolta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)