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Sez. L, Sentenza n. 11411 del 19/11/1993 (Rv. 484383 - 01)

Spese giudiziali civili - Di appello | Spese del doppio grado - Liquidazione cumulativa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484383-01

Spese giudiziali civili - Di appello

Le spese del doppio grado del giudizio non possono essere liquidate cumulativamente dal giudice dell'appello, ma devono essere determinate separatamente ed analiticamente al fine di individuare i criteri di liquidazione in relazione all'attività defensionale svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)