Sez. L, Sentenza n. 24890 del 25/11/2011 (Rv. 619783 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Criteri di liquidazione degli onorari e delle spese - Distinzione fra i diversi gradi di giudizio - Necessità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)