Sez. 1, Sentenza n. 2378 del 14/11/1983 Ud. (dep. 17/03/1984) Rv. 163152 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - DENUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DI NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ E ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - LIMITAZIONE DELL'APPELLO ALLA RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PENA E DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULLE AGGRAVANTI - MANCANZA DI UNICITÀ DI QUESTIONE FRA I PRIMI ED I SECONDI PUNTI - IMPROPONIBILITÀ DEI PRIMI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - DENUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DI NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ E ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - LIMITAZIONE DELL'APPELLO ALLA RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PENA E DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULLE AGGRAVANTI - MANCANZA DI UNICITÀ DI QUESTIONE FRA I PRIMI ED I SECONDI PUNTI - IMPROPONIBILITÀ DEI PRIMI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
In base al principio del divieto del "novum" applicabile anche in Sede di legittimità, non può essere denunciata in Cassazione la nullità della sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione relativo alla affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato se nei motivi di appello l'imputato si è limitato a chiedere la riduzione della pena e la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, in tal caso essendo mancata in Sede di appello una richiesta esplicita diretta ad ottenere una specifica pronuncia sui punti oggetto del ricorso, e non sussistendo comunque unicità di questione tra i punti investiti dell'appello e quelli del ricorso, e quindi indissolubile coerenza logica e giuridica fra i giudizi sugli uni e sugli altri.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)