Sez. L, Sentenza n. 746 del 08/02/1982 (Rv. 418566 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - NUOVA DISCIPLINA COLLETTIVA - MODIFICAZIONE DELLA PRECEDENTE IN SENSO PEGGIORATIVO - LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2077 COD. CIV. E 36 COST. - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - NUOVA DISCIPLINA COLLETTIVA - MODIFICAZIONE DELLA PRECEDENTE IN SENSO PEGGIORATIVO - LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2077 COD. CIV. E 36 COST. - ESCLUSIONE.*
Una nuova disciplina collettiva ben può modificare anche in senso peggiorativo la precedente regolamentazione di carattere generale a cui si sostituisce, non potendosi in ciò ipotizzare né violazione dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ., che riguarda i rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo, né dell'art. 36 cost., che non impone l'immodificabilità di tutte le clausole riguardanti il trattamento economico complessivo del lavoratore, ma solo il rispetto del limite dell'adeguatezza e della sufficienza della retribuzione. (V 4119/81, mass n 414777).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)