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Sez. 3, Sentenza n. 13638 del 22/07/2004 (Rv. 575664 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Esecuzione forzata - Opposizione all'esecuzione - Procura - Necessità - Fondamento - Procura relativa a precedente opposizione nel medesimo procedimento - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575664-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

In seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione nel quale si applicano le regole di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ, in forza delle quali davanti al tribunale le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, che deve essere munito di procura. Ne consegue che è inammissibile l'opposizione proposta in nome e per conto di un cliente da un avvocato munito di procura in relazione ad altro atto di opposizione proposto qualche anno prima, ancorché relativamente alla stessa procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)