Sez. 1, Sentenza n. 6533 del 12/12/1984 (Rv. 438101 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'indennità di espropriazione per pubblica utilità integra un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, e, pertanto, non è suscettibile di automatico adeguamento per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, la quale può implicare solo ragione di maggior danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. in presenza di un ritardo colpevole del debitore nello adempimento, sempre che il creditore deduca e dimostri di aver subito un ulteriore pregiudizio per la ritardata riscossione dell'indennità medesima, o comunque indichi elementi idonei all'individuazione, in via presuntiva, del pregiudizio stesso, in relazione alle sue qualità e condizioni. (Conf 4364/82, mass n 422344; (Conf 830/82, mass n 418649).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)