Sez. 1, Sentenza n. 4364 del 30/07/1982 (Rv. 422344 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'Obbligo di pagare l'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che, in caso di ritardato pagamento, il risarcimento del maggior danno derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria non può avvenire automaticamente, sotto il profilo del danno emergente, bensì postula che il creditore assolva l'Onere della prova diretta di detto maggior danno, ovvero dell'allegazione di fatti che possano essere ritenuti notori dal giudice del merito o costituire la base di un giudizio di presunzione semplice. (V 3890/81, mass n 414540; (V 2733/78, mass n 392126; (V 2038/78, mass n 391395).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)