Sez. 3 - , Sentenza n. 32920 del 09/11/2022 (Rv. 666115 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni al codice della strada - Art. 196 c.d.s. - Inapplicabilità alle società di noleggio di veicoli senza conducente - Difetto di legittimazione - Impugnazione ex artt. 203 e 204 bis c.d.s. - Necessità - Fondamento - Possibilità di proporre opposizione all’esecuzione - Esclusione - Ragioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Strada art. 196 com. 1, Cod. Strada art. 84 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)