Sez. U - , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 (Rv. 645323 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Opposizione avverso cartella per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Denuncia dell'omessa conoscenza dell'atto presupposto - Rimedio esperibile - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)