Sez. 1 - , Sentenza n. 11178 del 23/04/2019 (Rv. 653954 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Applicazione di nuovo orientamento interpretativo - Conseguenze - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio. (Principio affermato in relazione ad un giudizio riguardante l'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)