Sez. 5 - , Ordinanza n. 27823 del 31/10/2018 (Rv. 651407 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Ammissione di nuovi mezzi di prova – Limiti e condizioni – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE
Il giudizio di rinvio è configurato dall'art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l'ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto illegittima l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. da parte del giudice del rinvio, chiamato a valutare, nei termini indicati dalla pronuncia di cassazione, solo le risultanze istruttorie già in atti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)