Sez. L, Sentenza n. 6897 del 12/08/1987 (Rv. 455096 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - ASSEGNAZIONE ALL'ESTERO DI UN LAVORATORE PER UN TEMPO INDETERMINATO - TRASFERIMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICHIAMO IN ITALIA - CONSEGUENTE CESSAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERO - LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - COMPUTABILITÀ DI DETTA INDENNITÀ NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ MATURATA DOPO IL RICHIAMO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - ASSEGNAZIONE ALL'ESTERO DI UN LAVORATORE PER UN TEMPO INDETERMINATO - TRASFERIMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICHIAMO IN ITALIA - CONSEGUENTE CESSAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERO - LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - COMPUTABILITÀ DI DETTA INDENNITÀ NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ MATURATA DOPO IL RICHIAMO - ESCLUSIONE.*
L'assegnazione all'estero di un lavoratore per un tempo indeterminato non è inquadrabile nella figura del trasferimento perché quest'ultimo comporta un mutamento definitivo della originaria Sede di lavoro, mentre la prima è caratterizzata dalla temporaneità dello spostamento e dalla presenza nel datore di lavoro di un potere discrezionale ed insindacabile di richiamo del lavoratore nella Sede originaria. Pertanto, venuta meno la assegnazione suddetta, legittimamente il datore di lavoro cessa di erogare al lavoratore la cosiddetta indennità di servizio estero, che non ricade nell'area di operatività del principio della irriducibilità della retribuzione (ex art. 2103 cod. civ.) - principio che riguarda soltanto la corresponsione degli elementi retributivi coessenziali alle mansioni del dipendente e non anche quelli conseguenti a mere modificazioni territoriali della prestazione lavorativa - con la conseguenza altresì che l'indennità suddetta non è computabile nella base di calcolo dell'indennità di anzianità spettante al dipendente cessato dal servizio dopo il richiamo in Italia, essendo carente il requisito della continuatività e definitività di tale compenso. (V 3232/85, mass n 440905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)