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Sez. U - , Sentenza n. 9005 del 31/03/2021 (Rv. 660917 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Appalti pubblici - Esclusione di un concorrente dalla gara - Escussione della polizza fideiussoria da parte della stazione appaltante - Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di riparto.
Stato
decisa il 2021-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660917-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria a cui una stazione appaltante abbia proceduto a seguito dell'esclusione di un concorrente dalla gara - per non avere quegli fornito la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, mediante presentazione della documentazione ivi indicata o richiamata nella lettera di invito - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ove si discuta esclusivamente dei diritti derivanti dalla polizza (con riguardo, ad es., all'ammontare delle somme dovute, ai tempi e alle modalità del relativo pagamento e all'individuazione dei soggetti obbligati), mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove si discuta della sussistenza dei presupposti di esclusione del concorrente dalla gara.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 37, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)