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Sez. U - , Ordinanza n. 540 del 11/01/2019 (Rv. 652242 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalti pubblici – Provvedimento di esclusione dalla gara – Incameramento della cauzione – Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652242-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In materia di appalti pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'incameramento della cauzione prestata dalla partecipante alla gara, poi esclusa dalla stessa, trattandosi di questione che non attiene alla fase esecutiva del rapporto, mai sorto, ma a quella deliberativa dell'aggiudicazione, in cui si configurano poteri pubblicistici della stazione appaltante, dipendendo la sorte della cauzione dall'adozione del provvedimento amministrativo di esclusione dalla gara, che ne è il presupposto e alla cui legittimità occorre aver riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E, Costituzione art. 103 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)