Sez. L, Sentenza n. 2900 del 02/07/1977 (Rv. 386471 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SENTENZA DI CONDANNA - VIOLAZIONE DELL'ART 152 DISP ATT COD PROC CIV - CASSAZIONE - RINVIO - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SENTENZA DI CONDANNA - VIOLAZIONE DELL'ART 152 DISP ATT COD PROC CIV - CASSAZIONE - RINVIO - NECESSITA.*
Qualora la Corte di Cassazione riconosca fondata la censura con cui il ricorrente, in giudizio di lavoro promosso per ottenere una prestazione previdenziale, lamentava di essere stato assoggettato alle spese di lite con violazione dell'art 152 disp att cod proc civ, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio, poiche e il giudice del merito a dover valutare la ricorrenza in concreto delle condizioni di esonero del lavoratore dal pagamento delle spese. (V 3326/75, mass n 377453).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)