Sez. L, Sentenza n. 3326 del 14/10/1975 (Rv. 377453 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - VIOLAZIONE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - LIMITI - DICHIARAZIONE DI 'RIMETTERSI ALLA GIUSTIZIÀ - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - VIOLAZIONE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - LIMITI - DICHIARAZIONE DI 'RIMETTERSI ALLA GIUSTIZIÀ - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
Qualora la Corte di Cassazione riconosca fondata la censura con cui il ricorrente, in giudizio di lavoro promosso per ottenere una prestazione previdenziale, abbia lamentato di essere stato assoggettato al pagamento delle spese di lite con violazione dello art 57 legge n 153 del 1969 (ora art 9 legge n 533 del 1973), la pronuncia di merito va cassata con rinvio, giacche e il giudice del merito (di rinvio) a dover discrezionalmente valutare la ricorrenza delle condizioni di esonero del lavoratore dal pagamento delle dette spese, ai sensi dell'articolo citato. Tuttavia, qualora l'istituto previdenziale resistente abbia dichiarato (nella specie, tanto nella parte motivo che nelle conclusioni del controricorso) di rimettersi, sul punto, alla giustizia della suprema Corte, tale dichiarazione equivale al riconoscimento della sussistenza delle dette condizioni di esonero e, provocando la cessazione della materia del contendere sul punto, con conseguente caducazione delle pronunce dei giudici del merito, giustifica la Cassazione senza rinvio. (V 2714/74, mass n 371166; 787/74, mass n 368657).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)