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Sez. 1, Sentenza n. 3222 del 18/09/1956 (Rv. 880499 - 01)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENTE DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPONIBILITÀ ANCHE DA PARTE DEL CREDITORE.
Stato
decisa il 1956-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880499-01

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENTE DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPONIBILITÀ ANCHE DA PARTE DEL CREDITORE.

Quando l'obbligazione di una delle parti si è estinta per impossibilità della prestazione, abilitato ad invocare la risoluzione del contratto deve ritenersi tanto l'onerato della prestazione divenuta impossibile, quanto al creditore cui la prestazione era dovuta.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)