Sez. 1, Sentenza n. 3222 del 18/09/1956 (Rv. 880499 - 01)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENTE DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPONIBILITÀ ANCHE DA PARTE DEL CREDITORE.
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENTE DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPONIBILITÀ ANCHE DA PARTE DEL CREDITORE.
Quando l'obbligazione di una delle parti si è estinta per impossibilità della prestazione, abilitato ad invocare la risoluzione del contratto deve ritenersi tanto l'onerato della prestazione divenuta impossibile, quanto al creditore cui la prestazione era dovuta.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)