diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 26958 del 20/12/2007 (Rv. 601124 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE | Domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione - Proponibilità sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia dall'altra parte - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Nozione - Inutilizzabilità della prestazione da parte del creditore - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601124-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l'inizio del soggiorno, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l'albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)