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Sez. T, Ordinanza n. 3473 del 11/02/2025 (Rv. 674087-02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Indicazione della residenza nella dichiarazione annuale dei redditi - Cambio di residenza - Onere in capo all’Amministrazione di verifica sui registri anagrafici - Esclusione - Rispetto dei principi di buona fede e di affidamento - Conseguenze in tema di notifica dell’avviso di accertamento.
Stato
decisa il 2025-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674087-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO

In tema di accertamento, quando la residenza è indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio fiscale, in quanto la suddetta indicazione - da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario - costituisce l'unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell'atto impositivo; ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l'indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originaria.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)