Sez. 5 - , Ordinanza n. 13843 del 20/05/2021 (Rv. 661231 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973 - Elezione del domicilio fiscale - Obbligo del contribuente - Sussistenza - Corrispondente obbligo dell'Amministrazione di controllo dell'esattezza del domicilio eletto - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO
In tema di accertamento, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché in caso di originaria difformità - non importa se per errore o per malizia - tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) deve ritenersi valida.
Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 23/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)