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Sez. L, Sentenza n. 2886 del 13/03/1995 (Rv. 491114 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Domanda di accertamento di una malattia professionale in atto non indennizzabile - Inammissibilità - Domanda di accertamento dell'attuale indennizzabilità della malattia con riserva di azione separata per la rendita - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491114-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Mentre è inammissibile (per difetto d'interesse) la domanda tendente all'accertamento, in vista di futuri eventuali aggravamenti, di una malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di un'infermità inabilitante nella misura richiesta, è invece ammissibile la domanda (riconducibile ad una richiesta di condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ.) con la quale il lavoratore si limiti a chiedere il riconoscimento dell'attuale indennizzabilità della malattia professionale, riservandosi di agire separatamente per la costituzione della relativa rendita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)