Sez. L, Sentenza n. 7662 del 20/08/1996 (Rv. 499265 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Postumi permanenti inferiori alla soglia di invalidità - Domanda di accertamento - Inammissibilità - Qualità di soggetto protetto ex art. 4 T.U. infortuni - Contestazione in sede amministrativa - Domanda di accertamento in carenza di postumi indennizzabili - Inammissibilità - Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Decorrenza - Dalla data dell'infortunio o della malattia professionale - Esclusione - Dalla data del raggiungimento della soglia minima di invalidità - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
L'inammissibilità, per difetto di interesse, della domanda giudiziale dell'assicurato tendente all'accertamento, in vista di futuri ed eventuali aggravamenti, di postumi permanenti da infortunio o malattia professionale, i quali non raggiungano il limite minimo di indennizzabilità, comporta che sino a quando tale limite non sia raggiunto l'assicurato non ha neppure interesse ad agire in giudizio per far riconoscere la propria qualità di soggetto tutelato contro gli infortuni o le tecnopatie ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, negata in sede amministrativa dall'I.N.A.I.L., con l'ulteriore conseguenza che anche nella suddetta ipotesi la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni ex art. 112 del cit. d.P.R., decorre solo dal giorno in cui la tecnopatia o l'infortunio diano luogo a postumi permanenti superiori alla soglia minima prevista dalla legge.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1165 art. 4, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1165 art. 83, DPR 30/06/1965 num. 1165 art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)