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Sez. L, Sentenza n. 5452 del 08/03/2011 (Rv. 616213 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Inquadramento del personale dipendente dagli enti locali - Passaggio dell'ente ad una classe superiore - Attribuzione automatica di nuove qualifiche - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616213-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di inquadramento del personale dipendente dagli enti locali, la qualifica apicale prevista, per i diversi tipi di ente, dall'art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, costituisce la qualifica massima che può attribuirsi ai lavoratori, ma l'avvenuto passaggio dell'ente ad una classe superiore non implica l'attribuzione automatica di nuove qualifiche ai capi degli uffici, né uno slittamento generale degli inquadramenti degli impiegati ad una qualifica funzionale superiore, in quanto, anche a seguito della contrattazione collettiva, l'inquadramento del personale nei nuovi livelli deve avvenire sulla base della valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti dell'ente e quello delle qualifiche stabilite dall'accordo collettivo, prescindendo da eventuali o diverse mansioni svolte di fatto o effettuate in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per i conferimenti della qualifica. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'attribuzione della qualifica ottava apicale a dipendenti di ente comunale - conseguente alla nuova classificazione introdotta dalla contrattazione collettiva - costituisse una implicita assegnazione della qualifica dirigenziale, ovvero che quest'ultima si configurasse come un fatto automatico vincolante per il comune nell'ambito dei suoi poteri organizzativi, stante l'accertamento in fatto, compiuto dai giudici di merito, della conservazione delle precedenti mansioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 347 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)