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Sez. L - , Sentenza n. 77 del 04/01/2017 (Rv. 642504 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Inquadramento del personale degli enti locali - Segretario economo - Settima qualifica funzionale - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642504-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di inquadramento del personale degli enti locali, lo svolgimento di mansioni di segretario-economo è riconducibile alla settima qualifica professionale, categoria D del nuovo ordinamento, avendo l’allegato “A” al d.P.R. n. 347 del 1983 previsto detta qualifica per il “segretario e il ragioniere economo”, a differenza dell’istruttore amministrativo e del ragioniere semplice rientranti nella sesta.

Riferimenti normativi: DPR 25/06/1983 num. 347 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)