Sez. L - , Sentenza n. 77 del 04/01/2017 (Rv. 642504 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Inquadramento del personale degli enti locali - Segretario economo - Settima qualifica funzionale - Spettanza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di inquadramento del personale degli enti locali, lo svolgimento di mansioni di segretario-economo è riconducibile alla settima qualifica professionale, categoria D del nuovo ordinamento, avendo l’allegato “A” al d.P.R. n. 347 del 1983 previsto detta qualifica per il “segretario e il ragioniere economo”, a differenza dell’istruttore amministrativo e del ragioniere semplice rientranti nella sesta.
Riferimenti normativi: DPR 25/06/1983 num. 347 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)