Sez. 5, Sentenza n. 27166 del 16/12/2011 (Rv. 620735 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Occupazione temporanea - Presentazione della denuncia ed "autoliquidazione" della tassa - Omissione - Conseguenze - Potere di liquidazione dell'ente impositore sulla base delle informazioni in suo possesso - Sussistenza - Qualificazione come accertamento induttivo - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 50 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 impone al contribuente di denunciare l'occupazione e di versare la tassa sulla base delle opere da effettuare, dei tempi di esecuzione e della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, con la conseguenza che, in mancanza dei prescritti adempimenti e del pagamento entro i termini di legge, l'ente territoriale, titolare del potere impositivo, è autorizzato a procedere alla liquidazione d'ufficio del tributo con le informazioni in suo possesso, contenute nel provvedimento autorizzativo, ossia con i dati indicati dallo stesso contribuente, senza che in ciò possa, quindi, ravvisarsi alcun accertamento induttivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 50, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)