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Sez. T, Ordinanza n. 33177 del 18/12/2025 (Rv. 677274-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Omessa presentazione della denuncia (art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993) e omesso versamento del tributo (art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997) - Illeciti distinti - Cumulabilità delle sanzioni - Sussistenza - Violazione del divieto di ne bis in idem - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677274-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In materia di TOSAP, l'omessa presentazione della denuncia dell'occupazione, ex art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, e l'omesso versamento del tributo, di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, integrano illeciti autonomi e cumulabili, essendo le condotte sanzionate distinte e lesive di interessi diversi: l'omessa denuncia sanziona il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo, funzionale a consentire all'Amministrazione di acquisire i dati necessari per

accertare e liquidare il tributo; l'omesso versamento, invece, riguarda la violazione dell'obbligo di corrispondere quanto dovuto nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione; ne consegue che non trova applicazione il principio dell'assorbimento, né la cumulabilità delle sanzioni viola il principio del ne bis in idem trattandosi di violazioni diverse, ciascuna con un autonomo presupposto e una distinta funzione sanzionatoria.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 53, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)