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Sez. 5, Sentenza n. 4402 del 09/10/2008 Ud. (dep. 02/02/2009) Rv. 242596 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA | Legittima difesa - Applicabilità al reato di rissa - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242596-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA

La causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata; tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la causa di giustificazione della legittima difesa nei confronti di uno dei corrissanti senza peraltro motivare in ordine al verificarsi della situazione eccezionale che consente di riconoscere detta esimente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)